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QUANDO COPIARE UN CD/DVD È UN DIRITTO

Ultimo Aggiornamento: 14/04/2007 02:06
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Post: 1.986
Città: GROTTAZZOLINA
Età: 51
Sesso: Femminile
14/04/2007 02:06

Altra contraddizione: all’articolo 71-sexies, quarto comma, la legge stabilisce che i produttori hanno la possibilità di limitare la copia di CD e DVD protetti alla sola copia analogica (ossia, musicassetta per il CD audio e videocassetta VHS per il DVD video). Ma una copia analogica, nel senso letterale della parola “copia”, NON È UNA COPIA di un’opera artistica: è semplicemente un’ALTRA VERSIONE di quell’opera, a causa dell’evidente minore qualità audio e video, della mancanza di contenuti extra, dell’assenza di menu interattivi, dell’impossibilità di selezionare i sottotitoli e le varie tracce audio disponibili. Tanto valeva, allora, acquistare direttamente la versione in musicassetta o videocassetta dell’opera! Una “copia analogica di un prodotto digitale” e multimediale è una contraddizione di termini! E, comunque, tale copia analogica viola essa stessa la legge del diritto d’autore, dal momento che implica una sostanziale modifica all’opera dell’ingegno che si intende duplicare, in quanto l’opera è l’intero DVD e non solo il film principale in esso contenuto; mancando gli extra, i sottotitoli, le tracce audio, i menu, eccetera diventa una modifica illecita dell’opera (art.12 della Legge sul diritto d’autore). Altra contraddizione: all’articolo 71-septies, la legge stabilisce che gli autori dell’opera siano compensati economicamente per lo sfruttamento economico privato della loro opera. Ma questo compenso (conosciuto come “tassa sui masterizzatori” che consiste in una somma addizionale sui supporti vergini digitali ed analogici, lettori MP3, schede di memoria, masterizzatori, eccetera) perché deve essere pagato anche da chi acquista tali supporti per fare un backup (salvataggio) dei propri dati e non una copia privata? Che senso ha tassare i supporti digitali se è autorizzata solo la copia su un supporto analogico e se le protezioni sono esclusivamente dedicate ad impedire la copia digitale? Conclusioni. La legge vi autorizza, nebulosamente, ad avere anche una vostra copia privata delle opere che avete legittimamente acquistato. È consigliabile, prima di passare alla creazione della propria copia DIGITALE, aggiornarsi sulla legislazione vigente (quello che è scritto in queste pagine potrebbe essere superato in brevissimo tempo…) e poi contattare sempre il produttore o il distributore dell’opera dotata di protezioni per essere autorizzati a rimuovere tale protezione. Il produttore o il distributore vi potrebbe rispondere così: 1. Sì, vi autorizziamo, ma solo per una copia ad uso personale…. (eccetera eccetera); 2. No, non vi autorizziamo, però vi inviamo una copia protetta come riserva (caso troppo bello per essere vero); 3. No, non vi autorizziamo per niente. In quest’ultimo caso, purtroppo, NON possiamo fare una copia digitale dell’opera, ma solo una copia analogica… Per evitare un netto rifiuto, concludete la vostra richiesta con questa frase: <<… Naturalmente, in caso di Vostro rifiuto alla mia richiesta, capirò che la prossima volta non sarà il caso di acquistare un altro DVD della Vostra marca…
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