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QUANDO COPIARE UN CD/DVD È UN DIRITTO

Ultimo Aggiornamento: 14/04/2007 02:06
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Post: 1.986
Città: GROTTAZZOLINA
Età: 51
Sesso: Femminile
14/04/2007 01:59

La legge italiana sul diritto d'autore riconosce ai regolari acquirenti di un software originale di produrne e detenerne una (e soltanto una) "copia di sicurezza", da usarsi nel caso in cui la copia originale, per qualche motivo, divenisse inutilizzabile. Il fatto di apporre una protezione che impedisce, di fatto (o tenta di impedire) la realizzazione della suddetta "copia di sicurezza", non modifica la legge, anzi, eventualmente la infrange. L'art. 64 ter Legge 633/1941 (legge sul diritto d'autore) dispone espressamente che non può essere impedito al legittimo proprietario dei software, neppure per contratto, di effettuare una copia di riserva dei programma. È altrettanto chiaro che la copia di sicurezza potrà essere utilizzata solo in alternativa alla copia originale e solo dal legittimo titolare di quest'ultima. La giurisprudenza (sentenze n.1769/97 del 09/10/1997 Pretura di Pescara e n. 11581/01 del 5/10/2001 Corte d'appello dell'Aquila) ha addirittura esteso per analogia l'applicazione della norma relativa alla "copia di riserva" dal software a tutte le altre opere audiovisive, DVD compresi. Acquistando un film su DVD, infatti, non si diventa "proprietari" dell'opera ma - come ben evidenziato anche dalle schermate introduttive presenti su ogni supporto - si diventa titolari di un limitato "diritto d'uso". È evidente, quindi, che l'eventuale deperimento dei supporto originale non può far venire meno il diritto a fruire dell'opera legittimamente acquistata. Attenzione però: la realizzazione di copie abusive dei software, al di fuori delle ipotesi citate, integra un illecito di carattere penale, pesantemente sanzionato. La Legge 633/1941 (legge sul diritto d'autore) è stata modificata dal Decreto Legislativo n. 68/2003, di interpretazione equivoca. Infatti, secondo tale D.L., non esiste alcun diritto a carico dell’utente ad ottenere una copia dell’originale dalla casa produttrice del CD/DVD regolarmente acquistato, perché la copia privata è solo un’eccezione al diritto di riproduzione (leggasi di copia) che di solito è riservato al produttore. L’art. 71-sexies stabilisce che è consentita una copia privata che: 1. deve essere fatta da una persona fisica; 2. deve essere fatta per uso personale; 3. deve essere fatta senza fini di lucro, commerciali diretti (vendita) o indiretti (scambio, regalo, prestito); 4. può essere fatta su qualunque supporto; 5. deve essere fatta rispettando le misure tecnologiche (protezioni) qualora esistano. Le contraddizioni sono evidenti: la legge dà al consumatore la possibilità di creare la copia privata ma anche autorizza il produttore (con le “misure tecnologiche”) a fare di tutto per impedirglielo, dato che non esistono “protezioni intelligenti selettive” (cioè: questa si può fare perché è una copia ad uso personale e questa non si può fare perché è una copia a scopo di lucro)! Altra contraddizione: all’articolo 102-quater, secondo comma, la legge stabilisce che le protezioni devono essere efficaci, ossia in grado di perseguire l’obbiettivo di protezione. Ma, a tutt’oggi, su oltre 25 tipi di protezione nessuna è realmente impossibile da raggirare; quindi letteralmente non essendo le protezioni efficaci nel perseguire i loro scopi (non impediscono la copia, al massimo la rendono più complicata) il legittimo proprietario della copia ha diritto a rimuoverla!
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Città: GROTTAZZOLINA
Età: 51
Sesso: Femminile
14/04/2007 02:06

Altra contraddizione: all’articolo 71-sexies, quarto comma, la legge stabilisce che i produttori hanno la possibilità di limitare la copia di CD e DVD protetti alla sola copia analogica (ossia, musicassetta per il CD audio e videocassetta VHS per il DVD video). Ma una copia analogica, nel senso letterale della parola “copia”, NON È UNA COPIA di un’opera artistica: è semplicemente un’ALTRA VERSIONE di quell’opera, a causa dell’evidente minore qualità audio e video, della mancanza di contenuti extra, dell’assenza di menu interattivi, dell’impossibilità di selezionare i sottotitoli e le varie tracce audio disponibili. Tanto valeva, allora, acquistare direttamente la versione in musicassetta o videocassetta dell’opera! Una “copia analogica di un prodotto digitale” e multimediale è una contraddizione di termini! E, comunque, tale copia analogica viola essa stessa la legge del diritto d’autore, dal momento che implica una sostanziale modifica all’opera dell’ingegno che si intende duplicare, in quanto l’opera è l’intero DVD e non solo il film principale in esso contenuto; mancando gli extra, i sottotitoli, le tracce audio, i menu, eccetera diventa una modifica illecita dell’opera (art.12 della Legge sul diritto d’autore). Altra contraddizione: all’articolo 71-septies, la legge stabilisce che gli autori dell’opera siano compensati economicamente per lo sfruttamento economico privato della loro opera. Ma questo compenso (conosciuto come “tassa sui masterizzatori” che consiste in una somma addizionale sui supporti vergini digitali ed analogici, lettori MP3, schede di memoria, masterizzatori, eccetera) perché deve essere pagato anche da chi acquista tali supporti per fare un backup (salvataggio) dei propri dati e non una copia privata? Che senso ha tassare i supporti digitali se è autorizzata solo la copia su un supporto analogico e se le protezioni sono esclusivamente dedicate ad impedire la copia digitale? Conclusioni. La legge vi autorizza, nebulosamente, ad avere anche una vostra copia privata delle opere che avete legittimamente acquistato. È consigliabile, prima di passare alla creazione della propria copia DIGITALE, aggiornarsi sulla legislazione vigente (quello che è scritto in queste pagine potrebbe essere superato in brevissimo tempo…) e poi contattare sempre il produttore o il distributore dell’opera dotata di protezioni per essere autorizzati a rimuovere tale protezione. Il produttore o il distributore vi potrebbe rispondere così: 1. Sì, vi autorizziamo, ma solo per una copia ad uso personale…. (eccetera eccetera); 2. No, non vi autorizziamo, però vi inviamo una copia protetta come riserva (caso troppo bello per essere vero); 3. No, non vi autorizziamo per niente. In quest’ultimo caso, purtroppo, NON possiamo fare una copia digitale dell’opera, ma solo una copia analogica… Per evitare un netto rifiuto, concludete la vostra richiesta con questa frase: <<… Naturalmente, in caso di Vostro rifiuto alla mia richiesta, capirò che la prossima volta non sarà il caso di acquistare un altro DVD della Vostra marca…
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